Il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno approvato definitivamente la nuova direttiva Nis 2, in sostituzione della precedente in atto dal 2018, che introduce nuovi obblighi di cyber security per le aziende in materia di sicurezza dei dati e maggiori responsabilità per i soggetti interessati. Tra gli obiettivi, quello di adeguare le disposizioni in materia per rispondere ai flussi digitali post pandemia Covid-19, che hanno visto un considerevole aumento di traffico nella rete e delle relative superfici di attacco.
La novità principale è senza dubbio l'ambito di applicazione: le nuove disposizioni normative oltre ad essere applicabili ai settori già previsti dalla Direttiva NIS1 (energia, telecomunicazioni, trasporti, bancario e dei mercati finanziari, sanitario, ecc.) interesseranno anche:
Relativamente alle dimensioni delle società, rientrano nel campo di applicazione le società operanti nei settori sopra elencati che siano di medie e grandi dimensioni. La normativa potrebbero interessare anche piccole e microimprese se operano in settori chiave per la società e, indipendentemente dalle dimensioni, fornitori, di servizi di comunicazione elettronica e di reti di comunicazione elettronica.
Gli Stati Membri avranno il compito di fare in modo che le società che ricadono nel suo ambito di applicazione debbano “adottare misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate per gestire i rischi per la sicurezza dei sistemi di rete e di informazione che tali soggetti utilizzano per le loro operazioni o per la fornitura dei loro servizi e per prevenire o ridurre al minimo l’impatto degli incidenti sui destinatari dei loro servizi e su altri servizi.”
Entro 21 mesi dall’entrata in vigore della Direttiva, la Commissione europea dovrà definire i requisiti tecnici e metodologici applicabili alle misure che dovranno essere adottate, tra gli altri, dai fornitori di servizi di cloud computing, data center, online market place, motori di ricerca e social network. Gli Stati membri avranno un periodo massimo di 21 mesi per poter procedere al recepimento della normativa a livello nazionale. A quel punto le norme diventeranno vincolanti per le imprese e le norme di attuazione della direttiva NIS1 saranno abrogate.
Secondo la direttiva queste misure tecniche, operative ed organizzative devono comprendere almeno quanto segue:
Inoltre, la direttiva prevede che nell’analisi della adeguatezza delle misure di sicurezza si debba tener conto anche delle misure adottate dai fornitori delle società rientranti nell’ambito della Direttiva NIS2. Questo rappresenta un argomento di notevole rilievo già attualmente per le aziende che sono fornitrici delle società rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale perché gli obblighi in materia di cybersecurity si estendono indirettamente anche a loro.
Come previsto dalla precedente, l'attuale Direttiva NIS2 stabilisce l'obbligo di notifica al CSIRT e alle autorità competenti, senza ritardo, di qualsiasi incidente che può avere un impatto significativo sulla fornitura del servizio. La notifica deve essere indirizzata anche a beneficio dei destinatari del servizio impattato dal cyber attacco, indicando le misure che detti destinatari sono in grado di adottare per reagire all’attacco. Le tempistiche di notifica sono ulteriormente specificate: la prima notifica deve avvenire entro 24 ore dalla conoscenza per l’invio di un “early warning” che deve essere seguito dalla notifica di una analisi dettagliata dell’incidente entro 72 ore dalla conoscenza. Ciò concide con quanto esplicato dalla normativa italiana sul perimetro di sicurezza cybernetica.
Per approndimenti consultare la Gazzetta ufficiale dell’UE 333/80 del 27 dicembre 2022.