IL CONSIGLIO DEI MINISTRI IMPUGNA IL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA DELLA REGIONE SARDEGNA


IL CONSIGLIO DEI MINISTRI IMPUGNA IL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA DELLA REGIONE SARDEGNA

21/12/2023

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione n.62 del 18 dicembre scorso, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha deliberato di impugnare la legge della Regione Sardegna n. 9 del 23/10/2023, recante “Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie”.

Tale decisione è determinata dalla considerazione che talune disposizioni eccedano dalle competenze statutarie e si pongano in contrasto con la normativa statale in materia di ambiente e paesaggio, di ordinamento civile, di ordine pubblico e sicurezza, di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di tutela della salute, di coordinamento della finanza pubblica, di governo del territorio ed assetto territoriale, violando così le relative disposizioni della Costituzione.

Si ricorda che la Legge regionale in argomento contiene norme per la riqualificazione del patrimonio edilizio e norme per la riqualificazione delle zone costiere, con l’obiettivo dichiarato di limitare il consumo di suolo, rispettare l’ambiente, adeguare l’offerta turistica ai nuovi standard richiesti.

Per quanto riguarda il patrimonio edilizio, sono state recepite le norme della LR 1/2021 (Piano casa) che a suo tempo la Corte Costituzionale non aveva censurato dichiarandole incostituzionale con la Sentenza n.24 del 2022, in particolare quelle relative al riuso a fini abitativi e al recupero di sottotetti, ai piani pilotis, ai seminterrati ed ai locali a piano terra, a patto che siano situati in zone non a rischio. Inoltre, è stata consentita la realizzazione di soppalchi e l’ampliamento volumetrico fino a 120 mc per adeguare gli spazi destinati a persone diversamente abili con gravi patologie. Infine, per allungare la stagione turistica, è prevista la chiusura di verande per 240 giorni l’anno per le strutture ricettive (interventi che restano vietati in zone a rischio idrogeologico o non consentite dal piano paesaggistico regionale).

In relazione alle zone costiere, è stato previsto che i Comuni, nell’adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano Paesaggistico Regionale, possano recuperare il 25% della capacità volumetrica effettuabile nella zona F, che deve essere destinata esclusivamente alla realizzazione di nuovi alberghi a 5 stelle o superiori purché localizzati oltre la fascia dei 300 metri dal mare, ridotta a 150 metri per le isole minori. In sostanza, tutti i Comuni che hanno raggiunto il 50% di volumetrie (come stabilito dalla salvacoste), possono programmare il 25% del restante 50 per cento fino a oggi inutilizzabile. Se un Comune ha già impegnato il 90%, potrà disporre del 25% del solo 10% di volumetrie residue.

Per quanto riguarda l’esistente, l’incremento del 25% può essere utilizzato per elevare lo standard qualitativo delle strutture ricettive già operative a prescindere dalla loro classificazione, fino a un massimo del 15% del volume realizzato dalla singola struttura in base al titolo abilitativo originario, senza aumento dei posti letto. L’intervento è ammissibile se finalizzato alla riqualificazione generale del complesso edilizio esistente e delle relative aree di pertinenza, senza incremento delle superfici impermeabili (adeguamento spazi comuni, spa, piscine, estensione hall e via dicendo). Inoltre, deve essere realizzato in arretramento rispetto all’edificio preesistente e non verso il mare, nel rispetto del limite fondiario massimo e della dotazione degli spazi pubblici per le zone F.

La norma prevede inoltre che le disposizioni sopra indicate possono trovare applicazione in seguito all’adeguamento del Piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale.

Si fa riferimento di ulteriori approfondimenti del dettaglio degli articoli giudicati costituzionalmente illegittimi.

 

 

 

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